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Banda Vigolo Vattaro

LA STORIA DELLA BANDA

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Corpo Musicale San Giorgio, con sede legale nel comune di Vigolo Vattaro. Le prime notizie certe sull'esistenza di una banda a Vigolo Vattaro risalgono all'anno 1902. Esiste infatti un documento relativo al conchiuso di data 28 dicembre 1902, in cui il Comune, secondo la disposizione n. 28 dello Statuto della Banda Sociale, accettava di essere affidatario degli strumenti nel caso di scioglimento della stessa. Tuttavia, alcune testimonianze scritte narrano di episodi e attività della Banda riferiti a periodi precedenti per cui si ritenne motivato collocare la nascita nell'anno 1900. Rinata dopo la Prima guerra mondiale come Bandina del Circolo giovanile San Giorgio (1920) proseguì la sua attività sino all'anno 1940. Nel dopoguerra venne ricostituita una prima volta (1946) come Banda Parrocchiale e ancora una seconda nel 1975 col nome di Corpo musicale San Giorgio, continuando con alterne vicende la sua attività sino ai giorni nostri. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Attualmente l’associazione conta una sessantina di associati, una trentina di musicisti di età compresa fra i 15 e gli 80 anni e una ventina di allievi la cui formazione musicale è sostenuta dalla Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino a cui la banda è affiliata, con il sostegno economico della Provincia Autonoma di Trento. L’attività bandistica è sostenuta logisticamente ed economicamente dal Comune di Altopiano della Vigolana e le iniziative con visibilità sovracomunale anche dalla Cassa Rurale Alta Valsugana.

Spirito di collaborazione e partecipazione alla vita di comunità sono due degli elementi chiave di questo Corpo Musicale.

Scopi e attività

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  1. costituire e mantenere attivo un corpo musicale bandistico fra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l’attività musicale;

  2. coltivare e mantenere attiva la tradizione culturale bandistica della propria comunità, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;

  3. favorire la diffusione e la conoscenza della musica bandistica in favore della popolazione locale, degli ospiti, delle famiglie e dei giovani;

  4. promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative orientate alla musica bandistica, con l’intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio;

  5. dare ai propri associati la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica bandistica;

3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 (lettera i), art. 5 c.1);

  2. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k), art. 5, c.1);

  3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5, c.1);

  4. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l), art. 5 c.1.).

4. L’esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

  1. presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio corpo bandistico;

  2. organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica;

  3. favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socio–culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani;

  4. organizzare seminari e convegni;

  5. organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;

  6. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

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